IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo, e successive modificazioni;
  Vista  la  sentenza  della  Corte costituzione n. 63 del 18 gennaio
1990 - comunicata in data 2 febbraio 1990 e pubblicata nella 1a serie
speciale  della  Gazzetta Ufficiale n. 6 del 7 febbraio 1990, a norma
dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge  -  con  la  quale  e'
stata  dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione dell'art.  842,  primo  e  secondo  comma,  del  codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 1990;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
                               Decreta:
  E'  indetto  il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842
del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262,
comma primo: "Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si
entri per l'esercizio della caccia, a meno che il  fondo  sia  chiuso
nei  modi  stabiliti  dalla  legge sulla caccia o vi siano colture in
atto suscettibili di danno."  e  comma  secondo:  "Egli  puo'  sempre
opporsi    a   chi   non   e'   munito   della   licenza   rilasciata
dall'autorita'.".
  I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 3 giugno
1990.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 26 marzo 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GAVA, Ministro dell'interno
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia